a) Con il termine di perizia si intende la valutazione effettuata da parte di un medico specialista appositamente incaricato di rispondere a precise domande in riferimento a problematiche di principio e/o oggetto di contestazione nell'ambito di malattia, infortuni o a precise domande di carattere assicurativo, anche senza relazione diretta con la corrente situazione di cura dell'assicurato. Le modalità di esecuzione (categoria della perizia, classe di esame, ev.ulteriori prestazioni già prevedibili , ulteriori perizie parziali, termini di consegna) saranno concordate in anticipo e per iscritto tra committente e mandatario.
b) La perizia deve essere distinta dalla consulenza specialistica 00.2110, che serve al medico curante quale consiglio nella situazione corrente per quanto riguarda diagnosi e/o terapia e/o prognosi.
La perizia in senso stretto, cioè senza procedere all'intervista ed all'esame clinico dell'assicurato, è remunerata in base all'impegno di tempo ed al grado di difficoltà secondo categoria. Ciò si quantifica in base alla mole degli atti da esaminare, la necessità di ricerche ulteriori, la difficoltà e l'importanza delle considerazioni e delle conclusioni peritali come pure la difficoltà e l'entità della perizia stessa.
Lo studio degli atti comprende l'esame della documentazione indispensabile ai fini dell'incarico peritale (precedenti rilievi clinici, precedenti perizie, atti dell'assicurazione, ecc.), la verifica di lacune nella documentazione e di ev. contraddizioni tra documenti diversi. È compito del committente colmare le lacune nella documentazione. Il concetto di ricerca comprende il necessario studio della letteratura, i contatti informativi con i precedenti medici specialisti curanti come pure i contatti con persone di riferimento e altri specialisti.
Il colloquio esplorativo indispensabile per la stesura della perizia così come l'esame della persona da peritare saranno articolati in classi d'esame in base all'impegno temporale richiesto.
A queste classi d'esame non potrà essere fatturata alcuna prestazione di base addizionale. Parimenti non è possibile cumulare a queste classi d'esame delle prestazioni straordinarie quali: esame neurologico integrale 05.0010, 05.0020 e parziale 05.0030, capitolo di diagnostica e terapia psichiatrica 02.01, esame da parte dello specialista di chirurgia maxillofacciale 07.0015, esame da parte dello specialista di ginecologia ed ostetricia 22.0015, esame da parte dello specialista di ORL 09.0015, esame da parte dello specialista di chirurgia ortopedica 24.0015, esame da parte dello specialista di dermatologia 04.0015.
Altre prestazioni straordinarie non in precedenza concordate saranno fatturabili a condizione che esse non siano state già effettuate nell'immediato passato e/o siano indispensabili nello specifico contesto dei quesiti posti dal committente
I seguenti contrassegni di qualità si devono sempre esigere in riferimento alla problematica in esame:
- anamnesi, rilievi clinici e documentazione esaurienti.
- valutazione conclusiva e condivisibile in base ad una convincente discussione delle diagnosi differenziali ed alle domande correlate.
- esauriente, precisa e pertinente risposta a tutte le domande formulate.
Le posizioni tariffali di questo capitolo non sono cumulabili con le posizioni tariffali del capitolo 00.08.
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